Mancano ormai meno di tre mesi alla fine del 2014 e tra le novità che porterà l’arrivo dell’anno nuovo c’è anche quella dell’ISEE 2015: l’indicatore della situazione economica subirà dei cambiamenti che, come affermato dal ministro Poletti, permetteranno alle famiglie che attraversano un momento economicamente disagiato di accedere a vari servizi, agevolazioni e prestazioni sociali.
In realtà il vero scopo della riforma ISEE 2015 poterbbe essere quello di rendere più semplice l’individuaizone dei “finti poveri”, ovvero coloro che dichiaravano delle condizioni di povertà che non rispecchiavano la realtà: verranno infatti introdotti nuovi parametri e strumenti di controllo più importanti grazie anche alla maggiore collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Inps.
I nuovi moduli verranno messi a disposizione in tempi brevi: l’utente dovrà solo fornire al Caf alcune informazioni; sarà poi lo stesso Caf a trasmettere i dati ricevuti all’Inps, che dopo un controllo dell’esattezza delle informazioni (attingendo dalla propria banca dati l’Inps avrà informazioni anche su giacenze di mutui, depositi o conti correnti), fornirà l’indicatore al contribuente.
Nel calcolo del nuovo ISEE Poletti ha confermato che verranno considerati anche le automobili, le moto e le barche. Un’altra novità sarà rappresentata dalla possibilità di aggiornare l’ISEE della propria famiglia quando si verificano delle modifiche alla situazione del nucleo (ad esempio quando un membro della famiglia perde il posto di lavoro), senza dover per forza attendere l’anno successivo.
Il calcolo terrà conto anche del numero dei componenti della famiglia e l’eventuale presenza di figli disabili (con franchigie che variano da 4000 a 7000 euro in base al grado della disabilità) e prevede un allargamento delle tipologie di reddito considerate (reddito Irpef, redditi soggetti a regimi sostitutivi di tassazione, trasferimenti non sottoposti a tassazione come ad esempio assegni sociali o pensioni di invalidità). Nell’ISEE 2015 per il patrimonio non si indicherà più il valore delle rendite Ici, ma la base imponibile relativa all’Imu.