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Tasi 2014: individuare la abitazioni principali

Tasi 2014: individuare la abitazioni principali

Come ormai abbiamo imparato, le abitazioni principali da quest’anno verranno colpite dall’applicazione della Tasi; le aliquote Tasi delle abitazioni principali sono differenti da quelle che vengono applicate per gli altri fabbricati, quindi è giusto imparare a riconoscere i requisiti elencati dalla legge per individuare le abitazioni principali.

Affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale devono sussistere due condizioni: il fabbricato deve essere utilizzato dal contribuente come abitazione e deve esservi residente. Il Comune può facilmente dimostrare (ad esempio con un semplice controllo dei consumi energetici) se l’appartamento può essere considerato prima o seconda casa.

È necessario sottolineare che i coniugi non possono indicare come abitazioni principali due immobili diversi dello stesso comune (è concesso se i fabbricati sono ubicati in due comuni diversi, ma solo se i coniugi vi hanno stabilito le rispettive residenze). Anche in questo caso i vari Comuni sarebbero in grado di scoprire se la dichiarazione è fasulla e mirata solo a beneficiare delle aliquote Tasi, più leggere rispetto alla somma Tasi+Imu che colpirebbe le seconde case.

Ai Comuni è stata data la facoltà di decidere di assimilare alcuni immobili alle abitazioni principali (con conseguenti effetti sia su Tasi che su Imu); gli immobili in questione sono: le abitazioni possedute per proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti sanitari per ricovero permanente e gli immobili posseduti in Italia da cittadini residenti all’estero iscritti all’Aire (purché non siano dati in locazione).

Sono assimilabili anche le unità immobiliari che il soggetto passivo ha concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e che questi le utilizzino come abitazione principale. In questo caso l’agevolazione è applicabile solo alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500 euro o nel caso in cui il parente comodatario faccia parte di un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ai quindicimila euro.

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