La legge 104 prevede la domanda di assegnazione provvisoria, che come può sembrare ovvio concerne solo ed unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato: i motivi per chiederla sono numerosi.
Ad esempio, può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi: se ci si deve ricongiungere ai genitori, al coniuge, al convivente, ai figli o agli affidati e se ci sono gravi esigenze di salute del richiedente assicurate da certificazione sanitaria.
Ai fini dell’anzianità di servizio ottenere l’assegnazione provvisoria è davvero fondamentale, dal momento che non si interrompe l’anzianità di servizio: l’assegnazione provvisoria permetterà quindi di ottenere un altro anno considerato servizio a tutti gli effetti.
Ovviamente, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una ed una sola provincia: quindi si richiede l’assegnazione provinciale o quella interprovinciale, ma bisogna senza dubbio avere i requisiti.
Può chiedere assegnazione provvisoria per un’altra provincia il docente che è stato messo sotto contratto a partire almeno da settembre 2012 e che abbia una delle seguenti caratteristiche.
In particolar modo, si sottolinea il personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120), ma altresì il personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82), e il personale docente con disabilità come afferma l’art. 21 della legge n. 104/92), senza contare il personale docente che necessita di cure peculiari per gravi patologie.
Ovviamente non sono permesse le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato che non soddisfino i suddetti requisiti, i quali si reputano minimi al fine di ottenere il vantaggio della celebre assegnazione provisoria, che consente di avere un anno di servizio a tutti gli effetti.