Bisogna affermare che gli infaticabili funzionari di un Ambito Territoriale hanno deciso di non convalidare, in merito alla domanda di mobilità 2014-2015 di un’insegnante, una richiesta effettuatra in precedenza ai sensi dell’articolo 7 al punto V del CCNI del 26 febbraio 2014.
Si tratta senza dubbio di un abbaglio di carattere normativo e contrattuale: a conferma di ciò bisogna affermare che in un altro caso di mobilità la dirigenza dello stesso Ambito Territoriale di cui si è parlato in precedenza aveva fatto vedere di ignorare del tutto l’esistenza della tabella che concerne la continuità didattica nella mobilità d’ufficio.
I funzionari e i dirigenti di questo ufficio scolastico credono che la continuità didattica sia dovuta a partire dal terzo anno di titolarità, mentre non è dovuta quando si lavora diversi anni nella scuola di attuale titolarità senza però continuità.
Questi errori, si spera, sono fatti in buona fede, eppure non sono da sottovalutare, dal momento che possono comportare disagi notevoli per gli insegnanti che vorrebbero ottenere una corretta e giusta mobilità.
La leggerezza con cui auesto stesso ufficio scolastico ha operato non rende valevole la richiesta di precedenza della docente di cui sopra: essa assiste in modo continuativo la propria madre, che a tal punto, si ricorda, gode della legge 104 articolo 3 comma 3.
La legge 104 è realtà già da un bel po’, eppure sembra che non venga applicata in maniera omogenea e corretta in tutto il territorio nazionale.
Pertanto, si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla legge 104, perché in caso contrario molti docenti potrebbero trovarsi in casi di seria difficoltà.